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Franco Mirabelli: approvata la legge europea contenente norme che intervengono positivamente nella vita dei cittadini

30 Luglio 2015


Mirabelli: norme positive che incidono nella vita dei cittadini

“Positivo il via libera del Senato alla Legge Europea 2014. Il provvedimento, infatti, porterà un risparmio economico alle casse dello Stato, in quanto contiene disposizioni abrogative o modificative per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, che hanno dato luogo a procedure di infrazione per il nostro Paese”. È il commento del senatore PD Franco Mirabelli, membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato e Relatore del provvedimento portato oggi in Aula.
“Questa legge, ovviamente, non risolverà i grandi problemi dell'Europa in materia di integrazione, sviluppo, austerità ma - ha affermato Mirabelli nel corso del suo intervento in Senato - è comunque una legge molto importante perché interviene direttamente su questioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese italiane. Per fare qualche esempio concreto, rispetto alla salute dei cittadini, all’interno della Legge Europea approvata vi è una norma relativa alla certificazione della filiera degli allevamenti, al controllo e all'anagrafe”.
“Inoltre, - ha proseguito il senatore, richiamando alcuni articoli del DDL - c’è anche una norma che obbliga le agenzie viaggi a garantire ai viaggiatori che, se qualcosa non funziona, non solo verranno riportati a casa ma sarà loro restituito il 100% di ciò che hanno speso. Considerato che è comincia l'estate, probabilmente, potrà accadere che qualche aereo resti bloccato in aeroporto e qualche agenzia di viaggi fallisca mentre ci sono persone in giro per il mondo. Adesso, grazie alla Legge Europea, queste persone dovranno essere garantite dagli stessi operatori turistici. Ovviamente, questo significa che la situazione cambia anche per gli operatori turistici perché dovranno assumersi delle responsabilità. Allo stesso modo, penso che per chi ha lavorato in questi anni in organismi internazionali quali l'ONU, la Protezione Civile o altri enti in giro per il mondo, il fatto di poter vedere conteggiato il periodo in cui hanno lavorato in tali organismi nel termine per andare in pensione non sia una piccola cosa”.
“L’approvazione odierna della Legge Europea 2014, inoltre, consente di accelerare un po’ i tempi e di rimettersi in pari affinché si approvino entro l’anno anche la Legge Europea 2015 e la Legge di Delegazione Europea, dando così un segno di efficienza del Parlamento e mettendo meno a rischio le casse dello Stato perché pagheremo meno in procedure di infrazione e complessivamente riusciremo a migliorare la nostra legislazione”, ha concluso il senatore Mirabelli.

APPROVATA LA LEGGE EUROPEA CONTENENTE NORME CHE INTERVENGONO POSITIVAMENTE NELLA VITA DEI CITTADINI

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva la Legge europea 2014 - di cui sono stato relatore sia in 14° Commissione (Politiche dell'Unione Europea) che in Aula - con 123 voti a favore, 43 contrari e 41 astenuti. E' una legge che adegua l'ordinamento nazionale a quello comunitario e che permetterà di chiudere procedure di infrazione. Il provvedimento, infatti, contiene disposizioni abrogative o modificative per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione.
La Legge Europea 2014, ovviamente, non risolve i problemi dell'Europa in merito alle grandi questioni dell'integrazione, dello sviluppo, del futuro o dell'austerità ma è una legge importante perché aiuta a migliorare la nostra legislazione e interviene direttamente su questioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese di questo Paese.

Testo della Relazione svolta in Senato del DDL (1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014:

Il disegno di legge all’esame dell’Assemblea reca la Legge Europea 2014, già approvata dalla Camera dei Deputati con alcune modificazioni rispetto al testo originario presentato dal Governo.
Ricordo che la Legge n. 234 del 2012 prevede che la Legge Europea contenga norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In sintesi, la legge europea può contenere disposizioni: modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dal l’appartenenza alla UE; modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione; necessarie per assicurare l’applicazione degli atti dell’UE; occorrenti per dare attuazione ai trattati internazionali nel quadro delle relazioni esterne dell’UE; emanate nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 117 quinto comma della costituzione. 
Nel disegno di legge in discussione sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione avviate nel quadro del sistema EU Pilot o di vera e propria infrazione su cui il governo ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, analogamente a quanto fatto dal Senato per la Legge di Delegazione Europea 2014, il testo del disegno di Legge Europea 2014 approvato dalla Camera dei Deputati potrebbe consentire l’approvazione definitiva in tempi congrui delle due leggi per poi affrontare da settembre sia la Legge di Delegazione che quella Europea 2015, riducendo così significativamente i ritardi accumulati negli anni scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti.
Tale orientamento è stato adottato dalla 14a Commissione, che in tempi molto rapidi ha esaminato e respinto i pochi emendamenti presentati, consentendo, tuttavia, l’accoglimento da parte del Governo di diversi ordini del giorno. In particolare, il Governo ha accolto gli ordini del giorno n. 4 (testo 2) concernente il limite di età per la guida di veicoli a motore, n. 5 in materia di green label dei prodotti petroliferi, n. 7 (testo 2) sul risarcimento da parte dei tour operator, n. 12 (testo 2) sulla definizione degli “impianti” non vietati dalla direttiva 2009/147/CE per la cattura degli uccelli a fini di richiamo, e n. 14 sulla partecipazione della Croce Rossa Italiana al meccanismo di protezione civile coordinato a livello europeo.

Venendo ai singoli articoli, l’articolo 1 abroga 5 decreti ministeriali che tra il 1984 e il 1992 hanno disciplinato la commercializzazione in Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica. Le ragioni sono sia legate a un pre-contenzioso avviato dalla UE per contrasto con la sua normativa armonizzata sia alla obsolescenza di quelle norme dopo il completamento nel luglio 2012 della transizione al digitale. La norma interviene a tutela della concorrenza.

L’articolo 2 elimina l’autorizzazione del MISE che oggi è necessaria per l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’UE. La norma, che prevede che le autorizzazioni vengano date secondo criteri stabiliti da un successivo decreto attuativo mai emanato, è oggetto di una procedura di pre-contenzioso perché valutata in contrasto col trattato sul funzionamento dell’UE in materia di politica commerciale.

L’articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni per semplificare il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente citati nella licenza di esercizio. Solo nel caso di apparati obbligatori o facoltativi finalizzati alla salvaguardia della vita in mare si prevede una autorizzazione generale subordinata ai requisiti stabiliti dal MIT per l’affidamento ad imprese l’impianto e l’esercizio degli apparati. In questo modo, si risolvono i dubbi posti dalla Commissione chiarendo che il regime autorizzatorio è necessario solo per gli apparati necessari per la sicurezza.

L’articolo 4 disciplina l’assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Aggiungendo un nuovo articolo al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che consente di assegnare a nuovi soggetti autorizzati l’uso delle frequenze inutilizzate dal concessionario pubblico, si risolve il caso aperto con l’Unione europea.

L’articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche disciplinati dall’articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le contestazioni riguardano il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti dal MISE e dei diritti amministrativi dallo stesso richiesto ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e, in secondo luogo, la non proporzionalità dei diritti amministrativi imposti ai fornitori di reti di comunicazione avendo l’Italia adottato un criterio semi forfettario legato alla popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta che penalizza le piccole e medie imprese. La norma proposta prevede che la misura dei diritti amministrativi dovuti sia calcolata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell’autorizzazione del MISE.

L’articolo 6 interviene sull’esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali e dei trailers di opere cinematografiche europee limitando tale esclusione al verificarsi della duplice condizione che i trailers abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all’interno di una interruzione pubblicitaria.

L’articolo 7 mira a chiudere la procedura di infrazione in cui la Commissione europea sostiene che l’articolo 147, comma 3-bis, del codice della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi imponendo ai mandatari di un brevetto un’elezione di domicilio esclusivamente in Italia. La norma consente al richiedente di eleggere domicilio nello spazio economico europeo e di ricevere lì le comunicazioni dell’Ufficio Brevetti e Marchi e prevede l’obbligo per le imprese e i professionisti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

L’articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli “affidamenti diretti” di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esso dispone che siano fatti salvi gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e da società da queste controllate alla medesima data.
Tali affidamenti termineranno a scadenza ovvero nel 2020, se non sono previste scadenze. Introduce, inoltre, la chiusura entro il 31 dicembre 2018, o a scadenza se anteriore, degli affidamenti successivi al 31 dicembre 2004 in assenza di procedure conformi alle norme europee.

L’articolo 9 prevede l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura scatta nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore e comporterà il rimborso totale del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e l’immediato rientro del turista. In conseguenza di tale innovazione, cesserà di operare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di garanzia a carico dello Stato.

L’articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l’ordine di ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso è espulso forzatamente nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato verso lo Stato membro dell’Unione che ha rilasciato il permesso è previsto solo se esistono accordi bilaterali o intese precedenti al 13 gennaio 2019, data di entrata in vigore della direttiva rimpatri n. 115 del 2008. 

L’articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni, consentendo ai sedicenni il trasporto di passeggeri su veicoli per cui sono autorizzati alla guida.

L’articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive CE nn. 79/2006 e 132/2009. In particolare, la franchigia IVA all’importazione attualmente applicabile alle suddette spedizioni viene estesa anche alle relative spese accessorie a prescindere dal loro ammontare. Sono considerate piccole spedizioni quelle di carattere occasionale, riservate all’uso personale dei destinatari il cui valore non superi i 45 euro. Sono esclusi alcolici, tabacchi e profumi.

L’articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per superare i rilievi della Commissione europea in merito agli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l’effetto azione di perizie o di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

L’articolo 14 riguarda la realizzazione del “registro nazionale degli aiuti” che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli sugli aiuti di stato e sugli aiuti “de minimis” concessi alle industrie utilizzando soldi pubblici, compresi quelli concessi per compensare servizi di interesse economico generale.

L’articolo 15, in attuazione della decisione dell’Unione relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa notifica alla Commissione europea, attribuisce al presidente del Consiglio il compito di assicurare l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione alla stessa Commissione.

L’articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ridefinisce i casi di esclusione dall’ambito di applicazione dell’attuale disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, esclude i lavori relativi a impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l’attuale normativa ravvisa l’esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.

L’articolo 17 completa il recepimento della direttiva 2009/13/CE, che reca l’attuazione dell’accordo concluso dall’associazione degli armatori della Comunità Europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica la direttiva 1999/63/CE. L’articolo interviene sulla nozione di armatore e sui lavori vietati ai minori.

L’articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell’Unione o svizzero, presso organizzazioni internazionali. Si interveniene sulla procedura di infrazione n. 2014/4168, introducendo la possibilità del computo, previa domanda, dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell’organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti, ma con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico.

L’articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina per attuare la direttiva 2014/64/UE che prevede, entro il 18 luglio 2019, la transizione verso l’identificazione elettronica.

L’articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell’attuazione della direttiva 2015/412/UE, oggetto di delega nella legge di delegazione europea 2014. Il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l’adeguamento dall’ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse prima del 2 aprile 2015. Il comma 2 prevede che, con decreto, il medesimo Ministero possa limitare o proibire la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. Il comma 3 stabilisce le sanzioni per chi viola i divieti introdotti. Il comma 4 conferma che restano i divieti di coltivazione introdotti con gli atti già adottati anche in via cautelare.

L’articolo 21 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, proibendo definitivamente l’utilizzo di metodi che non consentono la selezione delle specie e non previsti dalle normative a vantaggio della creazione di allevamenti. Rispetto alla normativa precedente proibisce definitivamente la cattura con le reti e prevede che, nel rispetto di alcune condizioni, possano essere autorizzati impianti. 

L’articolo 22 interviene sulla contestazione che l’Unione europea fa al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie. Questa mancanza non consente al Corpo Forestale dello Stato di erogare sanzioni in caso di violazione del divieto né di sequestrare gli esemplari illegittimamente commercializzati. Per questo si estende con questa norma il divieto di commercializzazione a tutti gli esemplari di tutte le specie di uccelli tutelati dalle direttive; non solo a quelli presenti in Italia, ma anche a quelli provenienti dall’estero.

L’articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. In particolare, per rispondere alle contestazioni europee, l’intervento è finalizzato a ampliare l’ambito di applicazione della disciplina ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si modifica il Codice dell’Ambiente intervenendo sulla definizione di riciclaggio organico.

L’articolo 24 interviene sul caso EU-Pilot relativo allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, prevedendo il divieto di stoccaggio di CO2 in un sito il cui complesso si estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive piattaforme continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di controllo per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che, in caso di contenziosi transfrontalieri, si applicano le norme dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e sui siti di stoccaggio a cui è negato l’accesso.

L’articolo 25 interviene sulla procedura di infrazione che impone ai Paesi membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

L’articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell’autorità per l’energia e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo economico in materia di: piano decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni amministrative pecuniarie, sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. Infine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale.

L’articolo 27 regola la partecipazione dell’Italia al meccanismo dell’Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l’impegno di mezzi e esperti del servizio nazionale, autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.

L’articolo 28 costituisce un fondo finalizzato ad adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle normative europee. Il fondo è finanziato con 10 milioni nel 2015 e 50 milioni annui a decorrere dal 2016. Queste risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepimento delle norme comunitarie. 

L’articolo 29 modifica gli articoli 2, 31 e 36 che riguardano rispettivamente il comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l’esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

Infine, l’articolo 30 contiene la clausola di in varianza finanziaria.

In conclusione, auspico che questa Assemblea possa procedere con celerità all’approvazione del disegno di legge europea 2014, consentendo così di avanzare nel cammino verso la progressiva riduzione del numero delle procedure di infrazione aperte, nonché di evitare l’apertura di nuove procedure. L’approvazione di questo disegno di legge si porrebbe, così, in parallelo con la celere approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di delegazione europea 2014, in vista, anche, della presentazione, dopo la pausa estiva, da parte del Governo, dei disegni di legge europea e di delegazione per il 2015, ove poter far confluire le nuove esigenze di conformazione dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea. 

Video dell'intervento» 

Testo dell'intervento di Replica al dibattito svolto in Senato:

Vorrei dire con qualche rammarico che nella discussione odierna, a parte alcuni interventi, si sia in qualche modo sottovalutata l'importanza del provvedimento al nostro esame.
Questa legge, ovviamente, non risolve i grandi problemi dell'Europa in merito alle questioni dell'integrazione, dello sviluppo, del futuro o dell'austerità ma è comunque una legge importante. 
È una legge importante perché aiuta a migliorare la nostra legislazione. 
È una legge importante perché interviene direttamente su questioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e di questo Paese.
La Legge Europea, infatti, in molti casi, ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini e delle imprese di questo Paese e non solo perché, intervenendo direttamente per risolvere le infrazioni comunitarie, portiamo un risparmio economico alle casse dello Stato.
Per fare qualche esempio, rispetto al tema della salute dei cittadini, all'interno della Legge Europea vi è una norma relativa alla certificazione della filiera degli allevamenti, al controllo e all'anagrafe.
Guardando all'ambito dei viaggi, c’è una norma che obbliga le agenzie a garantire ai viaggiatori che, se qualcosa non funziona, non solo verranno riportati a casa ma sarà loro restituito il 100% di ciò che hanno speso. 
Considerato che è cominciata l'estate, probabilmente accadrà che qualche aereo resti bloccato in aeroporto e qualche agenzia di viaggi fallisca mentre ci sono persone in giro per il mondo. Grazie alla Legge Europea, queste persone dovranno essere garantite dagli stessi operatori. Quindi, questo significa che la situazione cambia anche per gli operatori turistici, perché dovranno assumersi delle responsabilità.
Inoltre, credo che non sia ininfluente la norma che modifica le tariffe per i concessionari dei servizi televisivi.
Allo stesso modo, penso che per chi ha lavorato in questi anni in organismi internazionali quali l'ONU, la Protezione Civile o altri enti in giro per il mondo, il fatto di poter vedere conteggiato il periodo in cui hanno lavorato in tali organismi nel termine per andare in pensione non sia una piccola cosa.
Credo, dunque, che questa legge contenga molte norme che intervengono direttamente sulla vita dei cittadini ed è quindi un peccato sottovalutarne l'impatto. 
Sicuramente non risolverà tutti i grandi temi internazionali ma comunque è una legge importante.
Devo precisare però che, contrariamente, a quanto raccontato da esponenti di Forza Italia, la normativa contenuta in questa legge non si occupa degli sbarchi. L’articolo che tratta la questione dei permessi di soggiorno e delle espulsioni, infatti, si adegua ad una Direttiva secondo la quale quando una persona è già in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da un Paese europeo e resta sul territorio italiano per più di tre mesi (cosa che non può fare), quando viene espulsa deve essere mandata nel Paese di provenienza e non nel Paese che gli ha firmato il permesso di soggiorno. 
È una norma che si può discutere. A tale proposito, è stato anche presentato un Ordine del Giorno, che abbiamo approvato, che affronta tale norma e invita a prevedere per alcune figure in possesso di permesso di soggiorno rilasciato, per esempio, dal Governo tedesco, e che lavorano in Italia per un periodo più lungo di tre mesi perché hanno particolari capacità o perché hanno la possibilità di farlo, una "Carta blu" che consenta loro di restare più tempo nel nostro Paese.
Anche da questo punto di vista, non vorrei che si usasse questa legge per fare polemica sull'emigrazione o su altro. In merito alla valutazione che è stata fatta sulle decisioni assunte nel corso dell'ultimo vertice europeo rispetto all'accoglienza dei profughi, da parte mia, vorrei solo dire che preferisco che si passi da 30.000 a 35.000, anche se non si arriva a 40.000. Certamente resta un problema, ma intanto credo sia bene valorizzare il fatto che siamo arrivati a 35.000 persone da dividere tra i Paesi europei.
In conclusione, ritengo che sia importante approvare oggi questa legge e penso che se riusciremo, entro il 2015, a portarci in pari - e quindi ad approvare una Legge Europea ed una Legge di Delegazione Europea a settembre - faremo una cosa importante, daremo un segno di efficienza del Parlamento e metteremo meno a rischio le casse dello Stato perché pagheremo meno in procedure di infrazione e complessivamente riusciremo a migliorare, così come stiamo facendo oggi, la nostra legislazione.

Video dell'intervento» 

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