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Una moltitudine di persone cui la legge non fissa un limite di durata e che, nella stragrande maggioranza, non riceve neanche un euro per lunghi periodi di lavoro. In Francia, Belgio, Irlanda e Svizzera la legge impone un salario minimo, mentre nel nostro paese si pu rimanere stagisti fino ad oltre 40 anni.	La mancanza di prospettive di lavoro in armonia con gli studi effettuati e limpossibilit di inserirsi sul mercato, se non con contratti a tempo determinato, crea una situazione dinstabilit per i giovani che a migliaia scelgono di lasciare il nostro paese: si calcola, infatti, che circa 30 mila persone, ogni anno, voltano le spalle allItalia per stabilirsi allestero, dove  pi semplice accedere ad un posto di lavoro spesso ben pagato.	Secondo un sondaggio Isfol in collaborazione con la Repubblica degli Stagisti, pubblicato nel 2010, una quota campione che ha risposto al questionario, ha fatto fino a 5 stage!!! In questo modo  si legge nella relazione introduttiva  viene snaturato il senso stesso dello strumento dello stage formativo o di orientamento che finisce per diventare la rappresentazione di uno stato di necessit che riguarda una quota di giovani di cui si pu comprendere lurgenza e le motivazioni sociali, ma che poco o nulla hanno ha a che fare con gli obiettivi di fondo che sono alla base della messa punto dello strumento stage. Quanto siano ricorrenti gli abusi viene esplicitamente ammesso anche dai Ministri Sacconi, Gelmini e Meloni,  che il 25 gennaio 2011 hanno presentato il Piano di azione per loccupabilit dei Giovani e al punto 5 del Piano prevedono:  la definizione di indicazioni per il contrasto allutilizzo improprio dei tirocini di formazione e orientamento(cosiddetti stages), al fine di valorizzarne la reale funzione di prime esperienze e contatti con il mondo del lavoro.	Le donne, naturalmente, rappresentano la quota maggiore di lavoratori con pi di uno stage alle spalle. 	Diverse sono le tipologie di coloro che ricorrono al tirocinio formativo con la speranza di ottenere un posto di lavoro. Secondo Eleonora Voltolina, ispiratrice del gruppo la Repubblica degli Stagisti, che negli ultimi anni ha studiato a fondo il problema, pubblicando anche un saggio, la met degli stage fatti di laureati specialistici (49,3%) e oltre un terzo di quelli svolti dai laureati triennali (39,3%), vengono intrapresi esplicitamente come un traghetto verso limpiego. Discorso diverso per gli studenti,obbligati al tirocinio formativo, come parte integrante dellattivit curriculare, per la scuola media di secondo grado, per ultimare gli studi, ed alluniversit come conditio sine qua non per conseguire la laurea.	Come accennato un altro aspetto estremamente problematico dello stage  quello del compenso: la normativa vigente non prevede alcun obbligo di erogare una retribuzione agli stagisti. In Francia, invece, gli stage superiori ai due mesi devono essere retribuiti con almeno il 30 per cento del Salaire minimum interprofessionnel de croissance che  pari a circa di 400 euro al mese. Sempre secondo il sondaggio Isfol-Repubblica degli Stagisti, riporta Eleonora Voltolina, oltre la met degli stage (52,4%) non prevede alcun rimborso spese, mentre per un terzo  stato previsto un rimborso basso o molto basso: nel 14% dei casi vengono offerti meno di 250 euro netti al mese, nel 17% tra i 250 e i 500 euro al mese. E pi facile che una grande impresa preveda per lo stagista una sorta di compenso, mentre nel caso delle piccole e medie imprese la possibilit di una retribuzione  assolutamente esclusa. Per quanto riguarda il settore della Pubblica Amministrazione i dati sono quanto meno sconfortanti: oltre uno su quattro tirocini non ha ricevuto alcun tipo di compenso!	Le possibilit di accedere ad un posto di lavoro, infine, al termine del tirocinio formativo sono assolutamente esigue. Sconfortanti, infatti, sono i dati del sondaggio citato: Pi della met degli stage effettuati, vale a dire il 52,5% si sono chiusi con una stretta di mano, il 17,4% hanno avuto la proposta di proroga. Appena poco pi del 21% si  concluso con lofferta di lavoro, che solo nel 2,3% dei casi era a tempo indeterminato; per 12 su 100 a tempo determinato o con un contratto a progetto e per circa 7 su 100 con una collaborazione occasionaleBisogna inoltre pensare al futuro pensionistico dei giovani e soprattutto tener conto delle condizioni di ingresso nel mercato del lavoro. Purtroppo la forma di lavoro largamente utilizzata non  il contratto di lavoro a tempo indeterminato e per 40 anni, o il lavoro autonomo per tutta la vita lavorativa, ma la precariet, i contratti pi vari, il passaggio da uniscrizione previdenziale allaltra, il cambiamento di lavoro, il passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo o libero professionale, e tutto ci impone il ripensamento del sistema previdenziale. La riforma delle pensioni del 1995 (legge 335) ha introdotto il calcolo contributivo, che prevede un tasso di sostituzione fra il 50 e il 60% dellultima retribuzione mentre sempre la legge 335/1995 ha eliminato lintegrazione al trattamento minimo delle pensioni, con lentrata a regime del sistema contributivo. Resta da capire, come potranno vivere i giovani di oggi che andranno in pensione dopo il 2035, con un reddito da pensione cos basso e senza pi integrazione al minimo, da indurre anche il presidente dellINPS Mastrapasqua a lanciare lallarme.Per le ragioni di cui sopra riteniamo utile introdurre il principio che qualsiasi tipo di attivit/prestazione, resa da uno studente o da un lavoratore in unazienda pubblica o privata, sotto qualsiasi forma, debba prevedere una contribuzione previdenziale a favore del prestatore al pari delle forme gi adottate o similari come nel caso delle borse di studio. I prestatori se non gi iscritti ad un fondo previdenza obbligatorio, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  Di fronte a questo quadro la presente proposta di legge intende intervenire al fine di rendere certa la normativa sui tirocini formativi, inserire delle tutele precise per gli stagisti, impedire labuso dello stage, che spesso diviene, come abbiamo detto, un mezzo pi semplice per disporre di manodopera a basso costo a scapito della formazione.Gli ultimi articoli del Capo II, artt. 7, 8 e 9, infine, sono dedicati alla regolamentazione dellattivit di pratica professionale. Anche questo tipo funzione professionale non  regolata da alcuna normativa e spesso i praticanti vengono utilizzati a tutti gli effetti negli studi ove svolgono la pratica, per ore e ore di lavoro senza alcun compenso n regola. E necessario, dunque che anche la pratica professionale sia disciplinata da una precisa normativa che ne delimiti gli ambiti.	Lart. 1 della presente proposta di legge definisce il tirocinio formativo o stage, delineando, al comma 2, i soggetti deputati a promuovere tale attivit. Linnovazione importante  rappresentata dallintroduzione di unapposita convenzione stipulata tra i soggetti che promuovono il tirocinio formativo e lente, pubblico o privato, ove effettivamente si svolge lo stage, nella quale sono stabilite le finalit del progetto formativo. Le modalit di applicazione, di cui allart. 2, limitano fortemente lutilizzo degli stagisti nei luoghi di lavoro. In primo luogo si definisce il tirocinio formativo allinterno delle scuole superiori di secondo grado e delle universit, prevedendone lacquisizione di crediti formativi. Inoltre, non  consentito lutilizzo di stagisti per la sostituzione del personale dellente o azienda ospitante, n in obiettivi che sono estranei agli obiettivi dello stage. Lo stagista non pu in alcun caso essere impiegato in lavori o attivit ripetitive o comunque prive di qualsiasi intento formativo. Importante  linserimento della figura del tutor che deve seguire linserimento e la progressione dello stagista durante tutto liter formativo. Le scarse percentuali, che abbiamo rilevato nel sondaggio, di possibilit di uno sbocco lavorativo per i giovani stagisti, sono adesso incoraggiate tramite lintroduzione di particolari vantaggi per i datori di lavoro previste dal comma 11 con lapplicazione della legge 29 dicembre 1990, n. 407.Rilevante  lintroduzione di una serie di limiti temporali ala durata dello stage che non pu essere protratto in maniera indefinita. Per la prima volta, tra laltro allart. 3, viene introdotta una sanzione: le attivit di formazione che non rispondono ai requisiti del presente articolo sono considerati contratti di apprendistato e come tali regolati la diversa disposizione normativa.	Altra sanzione  quella prevista dallarticolo 4 riguardante la mancata comunicazione del progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia di ispezione, all'ufficio scolastico provinciale, allordine professionale di riferimento in caso di praticantato. Lomissione di tale comunicazione  sanzionata con ammenda di 50 euro per ogni giorno di ritardo, cos come viene introdotto lobbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con INAIL.Particolarmente importante il vincolo di stipulare un contratto in forma scritta tra il tirocinante e il datore di lavoro, oltrech ladeguamento alla normativa europea in materia di compenso. Come gi detto, infatti in Italia la normativa vigente non stabilisce alcuna retribuzione: allart. 5 si aggancia il compenso a quanto previsto alla normativa francese.. Sar cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adeguare ogni 3 anni, tramite decreto, la somma mensile erogata.	Larticolo 6 prevede, inoltre, la costituzione di albi regionali, facilmente consultabili in quanto on line, ove  possibile esaminare gli stage, le varie proposte e le valutazioni delle parti in causa compresi i tirocinanti. 	Gli articoli 7, 8 e 9, riguardano le disposizioni sulla pratica professionale, anchessa priva di qualsiasi definizione legislativa. Anche qui, lintento della presente proposta  quello di limitare qualsiasi tipo di abuso nellimpiego dei giovani praticanti, spesso oggetto di ricatti e costretti ad ore di lavoro per nulla retribuito. Si prevede, dunque, il coinvolgimento delle associazioni di categoria oltrech degli ordini professionali, le associazioni dei praticanti ed i sindacati che stabiliscono un contratto di natura generale che pu essere adattato alle esigenze dei singoli ordini professionali. Il praticante deve, comunque, sottoscrivere un contratto e viene stabilita una retribuzione minima che aumenta con laccrescere delle competenze acquisite nel corso del tempo.CAPO ITirocinio formativoArt. 1(Definizione e modalit di attivazione)1. Il presente Capo disciplina le attivit di tirocinio formativo o stage, a favore di soggetti che hanno gi assolto lobbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.2. Le attivit di cui al comma 1 possono essere promosse dagli enti bilaterali e dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e da soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; universit; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione, di orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114293ART5" 5 della  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114293" legge 21 dicembre 1978, n. 845 ; comunit terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purch iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 3. Lo svolgimento dei tirocini, stage e praticantato  regolato da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti di cui al comma 2 e datori di lavoro pubblici e privati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.Art. 2(Modalit di applicazione)1.Obiettivi e modalit di svolgimento del tirocinio devono essere stabiliti nella convenzione, di cui allart. 1, comma 3, assicurando in particolare per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza.2. Gli istituti di istruzione superiore di secondo livello e le universit definiscono, nellambito della convenzione di cui allart. 1, comma 3, le modalit di programmazione delle esperienze di stage e tirocinio, secondo le norme vigenti. I rappresentanti dIstituto o di facolt della componente degli studenti, partecipano allelaborazione della citata programmazione anche tramite la costituzione di specifiche commissioni paritetiche ai sensi del DPR 249/98.3. I tirocinanti o stagisti non possono essere utilizzati per sostituire il personale della struttura ospitante o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale o dellente che li ospita o comunque per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.4. I tirocinanti o stagisti non possono essere utilizzati per attivit manuali ripetitive ed esecutive, salvo linserimento dello stage nei percorsi di formazione degli istituti professionali e degli enti di formazione professionale. La contrattazione collettiva tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale definisce i livelli professionali esclusi secondo quanto indicato dal presente comma.5. Lattivazione del numero di tirocini formativi o stages nellarco dellanno solare dipende dalle dimensioni dellazienda ospitante: un solo contratto per le aziende con un massimo di 15 dipendenti, 2 contratti per le aziende fino a 50 dipendenti, mentre le imprese sopra i 50 dipendenti possono stipulare un massimo di contratti formativi non superiore al 10 per cento del personale dipendente occupato nella stessa unit produttiva.6. I tirocinanti o stagisti godono di parit di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di formazione per ci che concerne i servizi offerti dall'azienda ai propri lavoratori.7. I tirocinanti o stagisti residenti nel Mezzogiorno possono essere ammessi, secondo modalit e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109987ART2" 1 del  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109987" decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137700" legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui siano compresi tra i servizi offerti ai lavoratori dellAzienda/Ente cos come definito al comma 6, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il trasporto, il vitto e l'alloggio del tirocinante.8. I soggetti di cui allart. 1 comma 2, nominano un responsabile delle attivit didattico-organizzative. che ha altres la funzione di raccordo tra lente di appartenenza  e i soggetti ove si svolge lattivit di tirocinio formativo o stage ed  responsabile dellapplicazione della convenzione di cui allart. 1, comma 3.9. Le aziende o gli enti ove si volge il tirocinio formativo o lo stage indicano un tutore responsabile dellinserimento e affiancamento dei tirocinanti o stagisti per tutto il periodo previsto dalla convenzione nel luogo di lavoro.10. Lo stage o tirocinio attivato senza la convenzione di cui allart. 1, comma 3, ovvero senza il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo  considerato rapporto di lavoro ai sensi dellart. 2094 cod. civ.;11. Alle aziende o agli enti che al termine del periodo di tirocinio formativo o stage procedono allassunzione dei tirocinanti o stagisti sono applicate le disposizioni di cui allart. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.Art. 3(Durata di tirocini formativi, stage o praticantato)1. La durata dei tirocini formativi o stage deve essere effettuata entro i seguenti limiti temporali:a) non inferiore a tre settimane e non superiore a quattro mesi, nellarco dellintero percorso di studi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, nel caso di alternanza scuola-lavoro. Se il tirocinio formativo o stage  inserito allinterno dellorario scolastico, questo non pu superare il 15 per cento del curricula annuale complessivo e comunque non pu essere superiore a 30 giorni per ciascun anno scolastico;b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilit; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi di corsi di formazione professionale, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; d) non superiore a nove mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonch di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105926ART4" comma 1 dell'articolo 4 della  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105926" legge 8 novembre 1991, n. 381 , con l'esclusione dei soggetti individuati alla successiva lettera f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap;g) nel computo dei limiti indicati al presente articolo non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonch dei periodi di astensione obbligatoria per maternit. h). le eventuali proroghe del tirocinio o stage, qualora pi brevi, sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli  4 e 5.2. Il tirocinio o lo stage protratti oltre il termine di cui al presente articolo si considerano come rapporto di apprendistato. Art. 4(Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione)1. I soggetti promotori hanno lobbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilit civile. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante stipula la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico.2. I soggetti promotori hanno lobbligo di comunicare il progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia di ispezione, all'ufficio scolastico provinciale, allordine professionale di riferimento in caso di praticantato. Lomissione di tale comunicazione  sanzionata con ammenda di 50 euro per ogni giorno di ritardo;Art. 5(Forma di contratto, trattamento economico e crediti formativi)1. Il contratto di tirocinio formativo o stage  stipulato in forma scritta anche mediante una convenzione tra il datore di lavoro, uno dei soggetti di cui allart. 1, comma 2 e tirocinante o stagista. Copia del contratto deve essere consegnata al tirocinante o stagista prima dellinizio dellattivit e copia alla RSU/RSA aziendale o, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali pi rappresentativi sul piano nazionale. 2. Al tirocinante o stagista deve essere corrisposto un compenso, in forma di borsa di studio, non inferiore al 30 per cento del salario riconosciuto alla mansione corrispondente alla formazione ricevuta e comunque non inferiore a 400 euro mensili. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali di cui allart. 2, comma 4 adegua, con proprio decreto, ogni 3 anni le somme di cui al presente comma. Il contratto pu prevedere che non sia corrisposta al tirocinante o stagista alcun compenso solo quando la sua durata sia pari o inferiore a due mesi, o esso sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro, fermo restante il diritto per tutti gli stagisti al rimborso di cui allart 2 comma 6.3. Al compenso di cui al comma 2 si applica l'esenzione dall'obbligo contributivo ivi presente per le borse di studio integrative a sostegno della mobilit internazionale degli studenti ai sensi dellart. 4, comma 104 della legge 24 dicembre 2003, n. 303 e del decreto legge  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n.5,. Considerata la valenza sociale dello stage, utile per laccesso o per la rioccupazione del prestatore, il compenso previsto dal comma 2  esente da imposizione da fiscale, n concorre alla determinazione del limite di reddito per laccesso alle prestazioni sociali. 4. Le attivit di tirocinio formativo, se svolte allinterno della formazione scolastica di secondo grado o delluniversit, sono riconosciute quali crediti formativi secondo le disposizioni vigenti.Art. 6(Albi regionali)1. Le regioni costituiscono appositi albi, delle aziende ed enti ospitanti tirocini o stage, contenenti le informazioni sui soggetti ospitanti attivit di tirocinio o stage relativamente al periodo e alle condizioni delle convenzioni di cui allart. 1, comma 3, ai risultati dei questionari redatti, al numero delle eventuali assunzioni effettuate al termine del periodo di formazione, alla valutazione dellente promotore e delle rappresentanze sindacali. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate on line a cura della Regione.2. I soggetti ed enti promotori, e i datori di lavoro, che hanno sottoscritto la Convenzione di cui allart. 1, comma 3, inviano alla Regione, entro 90 giorni dalla conclusione dello stage o tirocinio, una relazione dettagliata sullattuazione della convenzione e sullattivit svolta dai singoli beneficianti.3. I beneficiari degli stage e tirocini formativi contribuiscono alla valutazione delle esperienze effettuate tramite la compilazione di appositi questionari nonch tramite specifica relazione inviata dalle rappresentanze studentesche alla Regione entro 90 giorni dal termine del tirocinio formativo o stage.Capo IIPratica professionaleArt. 7(Definizione e modalit di applicazione)1. Lattivit di pratica professionale  regolata da un contratto sottoscritto dal praticante e dallente stipulante pubblico o privato per la durata di sei mesi rinnovabili.2. Le condizioni generali del contratto di praticantato, ivi inclusi i limiti orari, sono concordate tra le associazioni datoriali dei professionisti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni dei praticanti entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge.3. Qualora, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della Giustizia, emana un decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, contenente le condizioni generali cui il contratto deve attenersi. Trascorso un anno dalla pubblicazione di tale decreto le condizioni generali del contratto di pratica professionale diventano obbligatorie ed applicabili a tutti i rapporti di praticantato.Art. 8(Contratto di pratica professionale)1. Il contratto di cui allart. 7, comma 1 pu essere liberamente ed autonomamente rescisso dalle parti, fatto salvo un preavviso minimo di 20 giorni. In caso di mancata rescissione al termine dei sei mesi il contratto si intende automaticamente rinnovato per ulteriori sei mesi.2. Il compenso dei praticanti  pari a euro 400 mensili per il primo semestre, ad esclusione dei primi 2 mesi, in cui il praticante svolge la sua attivit, sia presso ente pubblico che privato a titolo gratuito; nel secondo semestre il compenso  pari a 500 euro mensili; nel terzo semestre 600 euro mensili e nel quarto 700 euro mensili. Per gli ulteriori semestri, previsti dalle singole professioni e per i periodi successivi alla conclusione del percorso di praticantato e precedenti allabilitazione professionale, il compenso  pari ad 800 euro mensili.3. Il compenso di cui al comma 2   corrisposto a titolo di borsa di studio,  soggetto alle specifiche disposizioni fiscali in materia ed  soggetto alle disposizioni previdenziali definite dalle singole Casse Previdenziali di cui al D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs .10 febbraio 1996, 103.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali di cui allart. 7, comma 2 adegua, con proprio decreto, ogni 3 anni i compensi di cui al comma 2.5. Il contratto di cui al comma 1 pu contenere disposizioni particolari, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto delle peculiarit e delle specifiche caratteristiche inerenti al settore professionale presso cui viene svolta lattivit di pratica professionale.6. Al praticante si applicano le disposizioni di cui allart. 2 comma 6.7. La mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, qualora accertata dallautorit giudiziaria, comporta il pagamento dei compensi non corrisposti e unindennit pari allintero semestre nel quale il praticante ha cessato la propria prestazione.Art. 9(Universit, pratica professionale e crediti formativi)1. Le Universit, anche tramite specifici progetti promossi dal Ministero dellUniversit e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali, la CRUI e le parti sociali, programmano periodi di pratica professionale allinterno dei percorsi universitari attinenti. 2. Il periodo di pratica professionale  riconosciuto dalle universit quale credito formativo per il conseguimento della laurea secondo le disposizioni vigentiPAGE  PAGE  1                                                                                                                                                                                                                                                                      9  @  G  j  s                        +  ,                濷撊{tl_ltWO    hLX h(! 6hU_ h(! 6h5A h5A 6B*ph    h5 h5A 6h5 h5A  h5A h5A  h63  h(! 6hj h(! 6	h(! 6h CJ aJ  h8` CJ aJ  h$ CJ aJ  h5 CJ aJ  h(! CJ aJ  hj h(! CJ aJ  h$ h(! 5>*CJ aJ  h$ h$ 5>*CJ aJ  h(!  hj h(! 5CJ  aJ  h(! 5CJ  aJ                      8  9                    	  	  	      o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $`a$gd(!    $a$gd(!    $a$gd$    $a$gd(!     v  w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               o        +  ]  !  #  6%   '  (  ,  0  2  l3  6  6  6  6  6  6  6  "8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gd(!    $a$gd(!    $`a$gd(!    $`a$gd5A    $a$gd(!    $a$gd5A    N  O  ]          U  i  <   I   X   \   v!  !  y"  "  "  "  "  ,#  #  m-  n-  .  .  .  ./  H/  /  Y0  0  2  2  6  6  6  6  6  6  6  7  f7  7  7  7   8  !8  "8  $8  %8  &8  (8  u8  8  8  :     h h(!  	h(! ]h(! 6] h h(! ]hJ h(! 6hU_ h(! 6hex_ h(!  hg4 h(!  h5 hp  h5 h:C  h5 hd~  h5 h  h5 h5A  h(!  	h(! 6h< h(! 6 9:  :  :  :  ;  ;  (;  );  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  <  <  &<  '<  <  0=  F=  O=  f=  n=  o=  r=  =  =  =  =  >  >  >  ;>  [>  n>  >  >  ?  
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