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Corea: battersi ancora per il ddl Zan contro l’omofobia.

12 Giugno 2022

Qualche settimana fa Il ddl Zan è stato ripresentato in Parlamento. Il Partito democratico ha scelto di ripresentare il disegno di legge a sei mesi dall'affossamento in Senato. Il testo, in 10 articoli, è quello approvato dalla Camera nel 2020 e bocciato dal Senato lo scorso novembre. E’ doveroso approvare la legge contro l’omotransfobia dal momento che l’Italia è l’unico Paese in Europa che non ha una legge contro questi crimini insieme all’Ungheria e alla Polonia. ll DDL Zan inserisce il riferimento ad alcune condizioni personali all’interno sia dei reati previsti dall’art. 604 bis c.p., sia nell’aggravante di cui all’art. 604 ter c.p..

Il testo dispone sanzioni per chi commette atti di discriminazione fondati "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”; per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi; per chi partecipa o assiste organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza sempre per tali motivi. Inoltre, per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione o di odio la pena viene aumentata fino alla metà. Innanzitutto, la proposta di legge rappresenta il modo, da un lato, di dare riconoscimento giuridico, mediante una tutela rafforzata, a realtà che al momento sono ignorate dal diritto; dall'altro lato, di sanzionare con particolare severità atti di discriminazione o violenza commessi a danno di determinate persone per ciò che esse “sono”, da parte di chi reputa sbagliato essere in un certo modo. In altre parole, attraverso la particolare tutela fornita, si dà cittadinanza nell’ordinamento a dimensioni personali ulteriori rispetto a quelle già presenti a diversi fini nelle norme nazionali.

E non solo: si riconosce che le condizioni contemplate dalla proposta di legge rappresentano il movente di atti odiosi, e per tale motivo li si sanziona in maniera specifica. La legge, dunque, non tutela “minoranze” - come talora è stato impropriamente detto, anche con l’intento di escludere dall’ambito della legge le donne, perché non sono una minoranza - ma assicura il riconoscimento giuridico a situazioni di vita ritenute meritevoli di particolare protezione. Il DDL Zan serve non solo e non tanto ad arginare il compimento di certi reati, ma – come detto – a dare riconoscimento giuridico a condizioni personali, alcune delle quali possono pure non essere riconosciute sul piano culturale, ma è odioso che, per tale motivo, siano rese oggetto di condotte di violenza e discriminazione. Pertanto, esse vengono perseguite.

Una delle obiezioni al progetto di disciplina è che gli atti dalla stessa contemplati sono già sanzionati dall’ordinamento, e quindi non sarebbe necessario intasare il sistema normativo con nuove disposizioni, che andrebbero ad affastellarsi su quelle precedenti. È vero: atti di violenza e discriminazione a danno delle persone che si trovino in una delle condizioni previste sarebbero comunque puniti. E, secondo qualcuno, varrebbe l’aggravante sancita dal codice penale per “motivi abietti e futili”. Ma, come spiegato, il fine del DDL Zan è quello di fornire riconoscimento giuridico a certe situazioni personali le quali costituiscono la causa, il movente, di determinati reati. Non c’è, quindi, sovrapposizione con altre normative già vigenti.


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